La direttiva sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo impone determinati obblighi d'informazione, in particolare agli enti creditizi. Essa richiede che ciascuno Stato membro istituisca un'unita' di informazione finanziaria (UIF) centrale, incaricata di ricevere, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni su possibili casi di riciclaggio o di finanziamenti del terrorismo. La direttiva prevede che tali informazioni siano trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio e' situato l'ente.